Il mondo, e in particolar modo l’Italia, sta attraversando un momento storico non indifferente. Un momento storico segnato da un virus che sta condizionando non poco le nostre vite. L’avvento del Covid-19, infatti, ha letteralmente messo in pausa l’intero mercato discografico e cinematografico: sono stati annullati, o temporaneamente sospesi, concerti, eventi musicali di ogni tipo e anche le proiezioni cinematografiche. Il decreto legge del 23 febbraio, infatti, prevede: “La sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere cultura, ludico-sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”.
Il problema del rimborso dei biglietti
Il problema dei concerti annullati è stato, per tutti coloro che avevano già acquistato un biglietto, un grattacapo non da poco. Per fortuna, però, un nuovo decreto è arrivato in vostro aiuto. Secondo il nuovo Decreto Legge n. 18/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata di ieri 18/03, avrete infatti la possibilità di chiedere un rimborso per i biglietti degli spettacoli previsti a partire dal 2 marzo, giorno di entrata in vigore del D.L. n. 9/2020.
Di seguito il testo completo del decreto:
- Le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.
- A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
- I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
- Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell’articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.